La relazione Legge 10 è il documento che dimostra il rispetto dei requisiti energetici di un edificio. Si prepara in fase di progetto e si deposita in Comune. Non va confusa con l’APE, che descrive l’edificio a lavori finiti.
Che cos’è la relazione Legge 10
Il nome viene dalla Legge 10/1991, che all’articolo 28 introdusse l’obbligo. Oggi il quadro di riferimento è il D.Lgs. 192/2005, con i decreti attuativi del 26 giugno 2015.
Il DM 26/06/2015 «requisiti minimi» fissa i valori da rispettare. Un secondo decreto della stessa data fissa gli schemi della relazione tecnica.
La relazione Legge 10 è un documento di progetto, non una formalità di fine lavori.
Quando la relazione Legge 10 è obbligatoria
La relazione serve per gli interventi che toccano le prestazioni energetiche dell’edificio. Il DM requisiti minimi li divide in categorie.
- Nuove costruzioni, comprese demolizione e ricostruzione.
- Ampliamenti oltre le soglie previste dal decreto.
- Ristrutturazioni importanti di primo livello: oltre il 50% dell’involucro disperdente, insieme all’impianto termico.
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: oltre il 25% dell’involucro disperdente.
- Riqualificazioni energetiche: interventi minori sull’involucro e nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico.
Ogni categoria ha verifiche diverse. L’inquadramento corretto è il primo passo del progetto.

Cosa contiene la relazione Legge 10
I contenuti seguono lo schema del decreto per la categoria di intervento. In generale la relazione riporta:
| Parte | Contenuto |
|---|---|
| Dati generali | Edificio, destinazione d’uso, zona climatica, categoria di intervento |
| Involucro | Stratigrafie, trasmittanze, ponti termici, verifiche termoigrometriche |
| Impianti | Descrizione, rendimenti, regolazione e contabilizzazione |
| Fonti rinnovabili | Quota coperta, negli interventi in cui è obbligatoria |
| Verifiche | Confronto con i limiti del DM requisiti minimi |
Le verifiche cambiano con l’intervento. Una nuova costruzione si confronta con l’edificio di riferimento. Una riqualificazione verifica soprattutto i singoli componenti.
Quando si deposita
Il D.Lgs. 192/2005 lega il deposito della relazione all’avvio dei lavori. Si presenta in Comune insieme al titolo edilizio o alla comunicazione di inizio lavori.
A fine lavori il direttore dei lavori assevera la conformità delle opere al progetto e alla relazione. Per questo il progetto energetico va definito prima del cantiere, non durante.
Una relazione scritta a progetto chiuso spesso obbliga a rivedere pareti, serramenti o impianti già decisi.
Chi firma la relazione Legge 10
La relazione è firmata da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto al proprio albo o collegio. Il progettista dichiara la rispondenza del progetto ai requisiti di legge.
Negli incarichi di Studio T3CH la relazione nasce insieme al progetto degli impianti. Involucro, impianto e fonti rinnovabili vengono dimensionati in modo coerente.
Gli errori più frequenti
- Categoria di intervento sbagliata: verifiche non adatte all’intervento reale.
- Relazione separata dagli impianti: valori di progetto che il cantiere non rispetta.
- Ponti termici trascurati: trasmittanze sulla carta migliori di quelle reali.
- Varianti non aggiornate: modifiche in cantiere senza revisione della relazione.
- La relazione Legge 10 dimostra il rispetto dei requisiti energetici dell’intervento.
- Serve per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
- I riferimenti sono D.Lgs. 192/2005 e DM 26/06/2015.
- Si deposita in Comune all’avvio dei lavori e va aggiornata con le varianti.
- La firma un tecnico abilitato.
Relazione Legge 10 coordinata con il progetto degli impianti
Studio T3CH redige la relazione insieme al progetto di impianti e involucro, per studi di progettazione, imprese e privati.
Domande frequenti
La relazione Legge 10 e l’APE sono la stessa cosa?
No. La relazione Legge 10 è un documento di progetto, depositato prima dei lavori. L’APE certifica la prestazione energetica dell’edificio finito.
Serve la relazione Legge 10 per sostituire la caldaia?
Dipende dall’intervento. La nuova installazione e la ristrutturazione dell’impianto termico rientrano negli obblighi; per la sola sostituzione del generatore va verificato il caso specifico.
Cosa succede se la relazione manca o non è conforme?
Il D.Lgs. 192/2005 prevede sanzioni per progettista, direttore dei lavori e committente. Le opere non conformi possono richiedere interventi correttivi.
